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Assimilazione ai rifiuti dei veicoli sequestrati

Il TAR Campania  Sez. II  con sentenza n. 537 del 2 marzo 2021  ha chiarito che: ?La definizione di rifiuto fornita dall?art. 183, comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, si basa sul dato funzionale, con la conseguenza che, per stabilire se una determinata sostanza o un determinato oggetto siano da considerare rifiuto, non occorre individuarne gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre piuttosto fare riferimento appunto al dato funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo?. Se tale è la definizione di rifiuto, fornita dalla legislazione di settore, non può effettuarsi un?automatica, ed acritica, equiparazione tra i ?rifiuti?, come sopra individuati, e le autovetture, in giudiziale sequestro, o parti di esse, giacenti nell?area, di pertinenza del custode,il quale, nel caso di specie, non si era disfatto, né ha avuto l?intenzione di disfarsi dei veicoli in custodia, i quali, in quanto sottoposti a sequestro, e quindi, evidentemente, ivi depositati, in relazione al vincolo di natura reale, disposto in relazione ad indagini di natura penale, non possono essere, fino al momento delle definitive determinazioni dell?A. G. penale, in ordine alla loro sorte  sottratti a tale vincolo, ben potendo gli stessi veicoli, sino alle predette definitive determinazioni dell?A. G. penale, essere tuttora necessari a fini di prova dei reati, per i quali si procede.

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