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Nel reato di abuso edilizio non è configurabile lo stato di necessità

Con la sentenza n.21048/2021 la Corte di Cassazione III sez.pen. ha nuovamente affermato il principio che lo stato di necessità, postulando il pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, non può applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di indigenza connesso alla situazione socio-economica, qualora ad essa possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti.

La Corte infatti ha più volte osservato che, in materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l?esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all?abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell?inevitabilità del pericolo. L?applicabilità dell?art. 54 cod. pen. in tema di costruzione abusiva è stata così costantemente esclusa sul presupposto che è di regola evitabile il pericolo di restare senza abitazione, sussistendo la possibilità concreta di soddisfare il bisogno attraverso i meccanismi di mercato e dello stato sociale ed in considerazione dell?ulteriore elemento, necessario per l?applicazione della scriminante, del bilanciamento tra il fatto commesso ed il pericolo che l?agente intende evitare.


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