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Richiesta di visione di un filmato relativo a un incidente stradale presentata dal legale di uno dei coinvolti

Il Ministero dell?interno con circolare 2 maggio 1997, n. 559/C.5808.10089.D.A. ha infatti chiarito che i periti assicurativi che si limitano, nell?ambito di un rapporto di lavoro dipendente ovvero di consulenza, a reperire presso fonti pubbliche (si pensi, ad esempio, alle risultanze del pubblico registro automobilistico o ai referti redatti dalle forze di polizia accessibili, ai sensi dell?articolo 11 del codice della strada, agli interessati) documenti utili ad una ricostruzione del sinistro non dovranno munirsi di alcuna licenza di polizia.

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