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Lo smaltimento incontrollato dei liquami fuoriusciti dai pozzetti di scarico costituisce reato

Secondo l'insegnamento della Corte di cassazione III sez.pen. con sentenza n.33793/2021, i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, fosse Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria . Infatti integra il reato previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'abbandono incontrollato dì liquami, in quanto la diversa disciplina sugli scarichi trova applicazione solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento. Nel caso di specie si trattava di reflui zootecnici raccolti in vasche e poi sversati in un terreno con successivo ruscellamento in un torrente senza autorizzazione; le fosse Imhoff non costituiscono un «sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore» (art. 74, comma 1, lett. ff, d.lgs. n. 152 del 2006).

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