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Uso di una targa prova contraffatta

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod.pen), la condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura, atteso che le ipotesi previste dall'art. 100 del C.d.S. ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanzione in via amministrativa l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell'agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo.

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