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Rifiuti e scarti di origine animale: Presupposti

La Suprema Corte di cassazione III sez.pen. con sentenza n.33088 del 7 settembre 2021 ha chiarito che gli scarti di origine animale sono sottratti alla disciplina dei rifiuti soltanto se classificati come sottoprodotti. Infatti, precisa la Corte, secondo il  Regolamento 1069/2009/CE recante ?Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)? tra i sottoprodotti di origine animale, l?art. 10 dell?indicato Regolamento, alla lett. d),  annovera, nella categoria 3, il ?sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto dai seguenti animali macellati in un macello, dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria?. Il successivo art. 14 prevede che ?i materiali di categoria 3 sono: a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento, dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento con o senza trasformazione preliminare, qualora i materiali di categoria 3 siano rifiuti; c) smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione; d) trasformati, eccetto se si tratta di materiali di categoria 3 che hanno subito un processo di decomposizione o deterioramento tale da presentare rischi inaccettabili per la salute pubblica o degli animali, attraverso tali prodotti, e usati: e) utilizzati per la produzione di alimenti crudi per animali da compagnia da immettere sul mercato conformemente all'articolo 35; f) compostati o trasformati in biogas; g) insilati, compostati o trasformati in biogas, se si tratta di materiali derivanti da animali acquatici; h) utilizzati in condizioni, determinate dall'autorità competente, atte a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali, se si tratta di gusci, conchiglie o carapaci di crostacei e molluschi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f) e di gusci d'uovo; i) utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare; o j) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli; k) trasformati per sterilizzazione sotto pressione o mediante i metodi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettera b), o compostati o trasformati in biogas, se si tratta di rifiuti di cucina e ristorazione di cui all'articolo 10, lettera p); o l) applicati sul terreno senza trasformazione preliminare, se si tratta di latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi all'uomo o ad animali attraverso tali prodotti?.  

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