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L’azienda casearia non autorizzata risponde del reato di cui all’art.137 d.lgs. n. 152 del 2006

La Corte di Cassazione III sez. pen. con sentenza n.34589/2021 ha chiarito che nel caso di reato di cui all'art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006 (scarico non autorizzato di acque reflue industriali provenienti dall'attività di trasformazione casearia  non è sufficiente allegare la provenienza dello scarico da una piccola azienda agroalimentare appartenente al settore lattiero-caseario che produce un quantitativo di acque reflue non superiore a 4000 mc/l'anno, ma è altresì necessario dare prova che l'impresa sia qualificabile come PMI (rientrante nell'ambito di applicazione del d.P.R. n. 227 del 2011) e, sopratutto, che siano rispettati i limiti di emissione degli scarichi idrici indicati nell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152 del 2006. Tali prove insegna la Corte, devono essere fornite da colui che invoca l'applicazione delle relative norme derogatorie  al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall'art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 .nel caso di specie, il Tribunale aveva dato atto  dell'ampio superamento dei valori-limite stabiliti dal Regolamento per l'immissione e il trattamento delle acque bianche e meteoriche e nere e tecnologiche nelle opere e negli impianti consortili e del mancato adempimento alle prescrizioni impartite dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 318 e segg., d.lgs. n. 152 del 2006; Trattandosi quindi di scarichi di acque reflue industriali, necessitava l'autorizzazione unica ambientale di cui all'art. 3, d.P.R. n. 59 del 2013, sostitutiva, ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.l. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012, di quella prevista dall'art. 124, d.lgs. n. 152 del 2006.

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