MAGGIOLI EDITORE - Polnews


La sanzione per lo scarico industriale non autorizzato prescinde dal campionamento

La Corte di Cassazione III sez.pen. Con sentenza n.37858/2021 ha chiarito che risulta irrilevante ai fini del reato di cui all'art. 137 comma 1 Dlgs. 152/06 (relativo alla condotta di "chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata"), l'analisi, conseguente a campionamento, della specifica composizione del refluo, una volta appuratane, per il principio esposto, la natura industriale.  Né rileva la circostanza che vi sia stata commistione del refluo prodotto dalla attività industriale con quello proveniente dall'immobile residenziale poiché anche una mera miscelazione o diluizione del refluo industriale con altri distinti e di tipo domestico è inidonea a superare l'applicazione della disciplina in esame. di Gabriele Mighela

www.polnews.it