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Niente previdenza complementare agli ausiliari del traffico con i proventi del CDS

All?ausiliario del traffico, anche qualora il Sindaco gli abbia conferito le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, non appartiene al corpo della Polizia Locale, né può essere titolare di tutte le funzioni in materia di polizia stradale previste per il personale della polizia municipale, essendo incaricato solo dell?espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale. Pertanto, non appartenendo al Corpo di polizia municipale, non può essere destinatario delle disposizioni di previdenza integrativa, a valere una parte dei proventi delle sanzioni al codice della strada, destinata solo al personale appartenente a Corpo di polizia locale. Sono queste le conclusioni contenute nella deliberazione n.24, depositata il 2 marzo, della Corte dei conti dell?Emilia-Romagna. di Vincenzo Giannotti

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