MAGGIOLI EDITORE - Polnews


Nel delitto di traffico illecito di rifiuti non occorre dimostrare il pericolo concreto

La Corte di Cassazione III sez. pen. con sentenza n.42631/2021 ha stabilito che la mancata dimostrazione del pericolo in mancanza di accertamento del carico inquinante dei rifiuti liquidi, nonché la omessa disamina delle prove fornite dalla difesa in ordine all'insussistenza di pericolo per l'ambiente delle condotte, sono sufficienti  perché si configuri il delitto di traffico illecito di rifiuti, poiché è sufficiente rilevare come la natura di reato di pericolo presunto, prescinda dalla dimostrazione del pericolo concreto, non costituendo elementi costitutivi della condotta criminosa né il danno ambientale, né la minaccia grave di tale danno  precisando che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio o il pericolo si siano effettivamente verificati e, pertanto, non è idonea a mutare la natura della fattispecie da reato di pericolo presunto a reato di danno. di Gabriele Mighela

www.polnews.it