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Il potere sussidiario di intervento del prefetto nella esecuzione della demolizione e il potere del giudice dell’esecuzione

L?art. 41 d.P.R. 380/2001 non ha affatto sottratto al giudice dell?esecuzione il potere di provvedere alla sospensione dell?esecuzione della demolizione o alla revoca del relativo ordine, quando esso risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all?immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l?abusività (fermo restando il potere-dovere del giudice dell?esecuzione di verificare la legittimità dell?atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, posto che si tratta di una attribuzione correlata alla esecuzione di un ordine, sia pure relativo a una sanzione amministrativa di contenuto ripristinatorio, impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna ai sensi dell?art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, in relazione al quale, dunque, secondo la regola generale stabilita dall?art. 665, comma 1, cod. proc. pen., competente a conoscere dell?esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato, dunque, nel caso della demolizione di opere abusive, il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna (o di applicazione della pena su richiesta) per il reato di cui all?art. 44 d.P.R. 38/2001 con la quale sia stato anche impartito tale ordine. Su tale presupposto la Corte di Cassazione Sez. III con sentenza n. 46194 del 17 dicembre 2021 ha quindi chiarito che l?art. 41 d.P.R. 380/2001 citato non ha, dunque, sottratto alcuna attribuzione al giudice dell?esecuzione, ma ha solamente disciplinato il potere di intervento sussidiario, per il caso di inerzia dei comuni competenti, del Prefetto, nella esecuzione della demolizione, prevedendolo nel caso di inerzia del comune competente, e cioè in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall?accertamento dell?abuso. di Gabriele Mighela

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