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Se i segnali di preavviso sono sufficienti sono legittime le multe per plurime violazioni di accesso illegittimo nella ZTL

La Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza 15724 del 4 giugno 2021 ha ritenuto che siano legittimi i numerosi verbali per violazione al codice della strada notificati ad un conducente che era entrato più volte illegittimamente nella zona a traffico limitato. Se la segnaletica di preavviso installata in loco è sufficiente, non è possibile ipotizzare un errore in buonafede. Va detto che già i giudici del Tribunale avevano dato ragione all?Ente Locale, ritenendo provati i molteplici ??ingressi in zona vietata da parte del possessore del veicolo??, e aggiungendo poi che ?? i cartelli posizionati dal Comune a segnalazione della ZTL non sono di prescrizione ma sono segnali di preavviso?? e nel caso portato all?attenzione del Tribunale ??i segnali di preavviso, come si evince chiaramente dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio dal Comune, sono stati collocati in posizioni utili a garantire a tutti la possibilità di evitare la ZTL??. In conclusione il Tribunale aveva evidenziato che ?? le prove raccolte dimostrano l?esaustività e la completezza dei segnali di preavviso posti dal Comune?? e quindi ??deve escludersi, in presenza sia di puntuali segnali di preavviso sia dell?indicazione dei percorsi alternativi, che l?automobilista si sia introdotto nell?area vietata per un errore incolpevole??. Il Tribunale, ad abundantiam, inoltre, aveva affermato che ?? la stessa pluralità delle infrazioni, commesse nei mesi di settembre e di ottobre 2016, è di per sé incompatibile con l?incolpevole ignoranza del divieto, in assenza della dimostrazione di circostanze di fatto diverse ed ulteriori rispetto a quelle concernenti l?insufficienza della segnalazione, laddove, al contrario, la pluralità degli accessi nel corso di due mesi nella medesima area attesa la piena dimestichezza e familiarità con i luoghi in esame, difficilmente compatibili con l?incolpevole ignoranza del divieto di accesso ??. Proposto ricorso per Cassazione il legale del contravventore aveva rilevato che il suo assistito ??è caduto in errore a causa della poca chiarezza e della scarsa visibilità della segnaletica indicante la ZTL e della mancanza di indicazioni utili circa i percorsi alternativi idonei ad evitare la violazione??. Aggiungeva, fra l?altro, che la norma ??prevede che la misura minima di avvistamento dei segnali di prescrizione nelle strade urbane sia di ottanta metri mentre, in questo caso, la segnaletica che prescrive il divieto di accesso alla ZTL era posta proprio all?inizio dell?area vietata al traffico, senza che altro avviso fosse posizionato prima di tale accesso??. Quindi il contravventore, pur ammettendo di essere transitato nella ZTL, chiedeva ??l?annullamento dei verbali in ragione del fatto che è stato indotto in errore da prescrizioni poco chiare??. Ma la Suprema Corte ha rigettato quanto prospettato nel ricorso facendo propria la tesi del Tribunale ovvero che ?? i segnali di preavviso della zona a traffico limitato erano esaustivi e completi nonché collocati in posizioni utili al fine di garantire a tutti la possibilità di evitare la ZTL??. È stato poi rilevato dalla Corte di Cassazione che ?? in presenza sia di puntuali segnali di preavviso sia dell?indicazione dei percorsi alternativi?? deve essere escluso che ?? l?automobilista si sia introdotto nell?area vietata per un errore incolpevole??. Anche perché ?? l?incolpevole ignoranza del divieto è incompatibile con la stessa pluralità delle infrazioni, commesse in due mesi??. Ciò detto, la Corte nel rigettare il ricorso ha altresì condannato il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite liquidate in Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15% dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

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