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Beni confiscati per l'accoglienza dei profughi ucraini - Le linee guida del Viminale

Il Capo dipartimento per le libertà civili e per l?immigrazione, ha adottato, d?intesa con l?Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, le linee guida previste dal protocollo d?intesa, sottoscritto lo scorso 25 marzo, per promuovere l'utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata per finalità di accoglienza dei profughi provenienti dall?Ucraina, sia di quelli in gestione dell'Agenzia che di quelli destinati ai comuni. Nel primo caso, le linee guida prevedono che il direttore dell'Agenzia, con proprio decreto, metta  a disposizione dei prefetti i beni immediatamente disponibili o in un tempo stimato di 15 giorni in seguito alle attività di verifica svolte dalle prefetture interessate e sulla base dell?elenco proposto dalla stessa Agenzia. Nelle strutture assegnate le prefetture potranno realizzare dei centri di accoglienza straordinaria (CAS) con la sottoscrizione di accordi di collaborazione con le amministrazioni comunali o individuando un ente gestore per l?affidamento dei servizi di accoglienza. Con riferimento ai beni confiscati già destinati ai comuni, l'Agenzia provvederà a trasmettere alle prefetture e all?ANCI l?elenco dei beni confiscati già destinati agli enti locali e potenzialmente fruibili per l?accoglienza dei profughi ucraini, individuati a seguito della ricognizione svolta in raccordo tra prefetture e enti locali titolari. Tali beni potranno essere utilizzati dagli enti locali titolari: - nell?ambito di accordi di collaborazione per l?attivazione di centri di accoglienza straordinaria; - mediante sottoscrizione di accordi di partenariato con enti del Terzo settore; - in caso di stabile destinazione del bene alle finalità di accoglienza e integrazione, oltre i termini dello stato di emergenza legato alla crisi Ucraina, anche partecipando    ai bandi del ministero dell?Interno per la selezione di progetti finanziati a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell?asilo per l?implementazione del       Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). L?Autorità di Gestione del PON/POC ?Legalità e l?Autorità Responsabile FAMI potranno finanziare progetti degli enti locali per l?allestimento dei beni per l?accoglienza e l?integrazione dei profughi provenienti dall?Ucraina. Le due Autorità di gestione, qualora ne ricorrano i presupposti, potranno garantire lo sviluppo dei citati interventi in un?ottica di complementarietà. Per l?ammissione al finanziamento dovrà sussistere il vincolo di destinazione d?uso dei beni all'accoglienza per almeno cinque anni e l?obbligo da parte del soggetto beneficiario di garantire per lo stesso periodo la piena operatività degli stessi. www.interno.gov.it
Il protocollo Linee Guida

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