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Non ammissibile un approccio olistico nel delineare la nozione di paesaggio

La Convenzione europea del paesaggio introduce un concetto certamente ampio di ?paesaggio?, non più riconducibile al solo ambiente naturale statico, ma concepibile quale frutto dell?interazione tra uomo e ambiente, valorizzando anche gli aspetti identitari e culturali. Secondo tale prospettiva, è pertanto la sintesi dell?azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni a contribuire a delineare la nozione, complessa e plurivoca, di ?paesaggio. Ciò nonostante, secondo il Consiglio di Stato ? sentenza n.624 del 28 gennaio 2022  tale approccio non giustifica l?affermazione di una concezione ?olistica? del paesaggio, dovendo restare ferma la distinzione tra questo e le altre materie, correndosi altrimenti il rischio di cadere in inevitabili confusioni, ad esempio arrivando ad affermare la validità della macro categoria del governo del territorio ovvero una nozione onnicomprensiva di ?ambiente?. Invero, l?arricchimento in senso contenutistico voluto dalla Convenzione non può intaccare il nucleo essenziale di carattere estetico, in senso gnoseologico, del ?paesaggio?, al quale è inevitabilmente attribuibile un carattere soggettivo (e non oggettivo), dal quale discende l?importanza da attribuire alla fruibilità da parte della popolazione. Pertanto, come affermato da parte della dottrina, resta netta la distinzione tra paesaggio e ambiente, implicando - il primo - la percezione (per lo più qualitativa) e l?interpretazione da un punto di vista soggettivo e - il secondo - prevalentemente l?apprezzamento delle quantità fisico-chimiche e dei loro effetti biologici sull?ecosistema da un punto di vista oggettivo. di Gabriele Mighela

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