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La confisca di impianto esercitante senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione III Sez.Pen. ? sentenza n.2522 del 24 gennaio 2022 che ha più volte affermato che la confisca facoltativa prevista dall'art. 240, comma primo, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rilevatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile. Tanto più che, alla luce della natura cautelare della confisca facoltativa, la quale tende a prevenire la commissione di nuovi reati, neppure è sufficiente motivare il provvedimento che la dispone affermando che il bene è servito per commettere il reato, necessitando invece un quid pluris, ossia la dimostrazione che il reo, restando in possesso delle cose servite per commettere il reato, reiteri, secondo l'id quod plerumque accidit, l'attività punibile, cosicché, al fine di impedire la futura ripetizione criminosa, si rende necessaria l'emanazione del provvedimento ablativo, strumentale alla tutela degli interessi che il diritto penale, mediante l'applicazione della misura di sicurezza reale, intende preservare. di Gabriele Mighela

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