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Mantenimento del sequestro preventivo penale ed abuso edilizio

Per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ribadita nella sentenza n.n. 4977 del 11 febbraio 2022 , III Sez.Pen., la permanenza del reato urbanistico cessa con l?ultimazione dei lavori del manufatto, in essa comprese le rifiniture, ovvero al momento della desistenza definitiva dagli stessi, da dimostrare in base a dati obiettivi ed univoci. Detta permanenza in tal modo termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l?accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado. Infatti, in tema di reati edilizi0404 l?esigenza di impedire la prosecuzione dei lavori di edificazione di un immobile abusivo ancora in corso è, di per sé, condizione sufficiente per disporre e mantenere il sequestro preventivo del manufatto e dell?area ove esso insiste, indipendentemente dalla natura e dalla entità degli interventi ancora da eseguire per ultimarlo. di Gabriele Mighela

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