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Trasporti eccezionali: richiesta proroga del termine di cui all’art. 10 del CdS

Conferenza delle Regioni del 28 aprile 2022

Ordine del giorno su trasporti in condizioni di eccezionalità ? richiesta proroga del termine di cui all?art. 10 del codice della strada e ss.mm.

Il nuovo articolo 10 del Codice della Strada (modificato dal DL 121/21 e dal DL 146/21) prevede che i trasporti eccezionali per massa complessiva fino a 108 tonnellate, effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione devono essere stabilite con decreto MIMS (comma 10-bis), da adottare entro il 30 aprile 2022, con cui  sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. La disciplina attualmente vigente e le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate conservano efficacia solo fino al 30 aprile 2022. Pertanto, fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto di adozione di linee guida e comunque non oltre il 30 aprile 2022, non sarà più possibile rilasciare autorizzazioni oltre 86 tonnellate per complessi di veicoli a più di sei assi che trasportino blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, se non per elenchi strade costruiti in base alle linee guida ministeriali che saranno oggetto di approvazione del MIMS, previo parere del CSLLPP, sentita ANSFISA, d?intesa con Conferenza Unificata. Poiché le linee guida non sono ancora state trasmesse alla Conferenza Unificata, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha evidenziato al Governo - con un ordine del giorno consegnato in Conferenza Stato-Regioni il 28 aprile - la necessità di prorogare il termine del 30 aprile 2022 e, comunque, prevedere un regime transitorio, in cui sia specificato anche cosa succede per le autorizzazioni rilasciate prima di tale termine, chiarendo in particolare se tali autorizzazioni siano da ritenersi valide o debbano essere revocate o riviste.

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