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Modifiche non sostanziali delle condizioni di scarico, occorre la comunicazione

La disciplina statale dell?autorizzazione agli scarichi è prevista dall?art. 124 D.Lgs. 152/06, che al comma 12, in relazione agli interventi di ampliamento di stabilimenti già autorizzati, stabilisce che, ove dall?ampliamento ?derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Secondo il  Tar Veneto, intervenuto sul tema con sentenza n. 193 del 31 gennaio 2022 nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.?. Da tale norma ? in coerenza con la quale devono essere interpretate anche le disposizioni di rango secondario che ne costituiscono attuazione ? emerge che, anche in caso di modifiche non sostanziali delle condizioni di scarico è fatto salvo un potere di intervento delle autorità competenti a tutela del corpo recettore. di Gabriel Mighela

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