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Il divieto di sanatoria e i volumi interrati

Il TAR Campania Sez. VII con sentenza n. 2157 del 31 marzo 2022  con specifico riferimento alla piscina interrata, ha ricordato che la giurisprudenza ha ormai univocamente chiarito che il regime della tutela paesaggistica è indifferente alla circostanza che i volumi di cui si tratta siano fuori terra o interrati: in entrambi i casi le opere non possono conseguire l?assenso paesaggistico se realizzate in assenza della preventiva autorizzazione con conseguente preclusione dell?autorizzazione paesaggistica postuma. La stessa lettera dell?art. 167, c. 4, d.lgs. n. 42/2004, che, nel consentire l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai «lavori, realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati», preclude all'interprete di ampliare la portata della norma ? che costituisce eccezione al principio generale della necessità del previo assenso codificato dal precedente art. 146 ? per ammettere fattispecie che da essa sono escluse, senza distinzione alcuna. Ciò vale anche per le vasche e per le piscine interrate, la cui realizzazione richiede il previo rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica, mentre per esse non è ammissibile l?accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004, determinando esse la creazione di nuova volumetria . Il divieto di sanatoria si applica anche nei confronti di questo tipo di interventi, se realizzati senza titolo, a nulla rilevando il fatto che essi non rappresentino un ostacolo o una limitazione per le visuali panoramiche. di Gabriele Mighela

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