MAGGIOLI EDITORE - Polnews


Decisione della Corte Costituzionale n.131/2022. Attribuzione del cognome di entrambi i genitori

La Corte Costituzionale, con decisione n. 131 datata 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 111 serie speciale, n. 22 del 1° giugno 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile "nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto." L'illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.

La motivazione

La Corte costituzionale evidenzia l?intreccio, nella disciplina del cognome, fra il diritto all?identità personale del figlio e l?eguaglianza tra i genitori. Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell?identità giuridica e sociale della persona e deve, pertanto, radicarsi nell?identità familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona. Sono, dunque, proprio le modalità con cui il cognome testimonia l?identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l?eguaglianza e la pari dignità dei genitori. La sentenza considera che l?identità familiare del figlio, che preesiste all?attribuzione del cognome, può scomporsi in tre elementi: il legame genitoriale con il padre, identificato da un cognome, rappresentativo del suo ramo familiare; il legame genitoriale con la madre, anche lei identificata da un cognome, parimenti rappresentativo del suo ramo familiare; e la scelta dei genitori di effettuare contemporaneamente il riconoscimento del figlio, accogliendolo insieme in un nucleo familiare. La selezione, fra i dati preesistenti all?attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna, oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre. A fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio, il segno dell?unione fra i due genitori si traduce nell?invisibilità della donna. L?automatismo imposto reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull?identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

La regola che deriva dalla sentenza

La Corte costituzionale ha dichiarato l?illegittimità costituzionale dell?art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all?ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell?ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l?accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. In definitiva, per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, è necessario il loro accordo, non surrogabile in via giudiziale, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell?ordine dagli stessi deciso. Ove difetti l?accordo sull?ordine di attribuzione dei cognomi dei genitori, che è parte della regola suppletiva, si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono, attualmente, di approntare è quello dell?intervento giudiziale. L?illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull?attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.

L?invito al legislatore

La Corte costituzionale sollecita inoltre un intervento del legislatore finalizzato: ? ad impedire che l?attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome; ? a valutare l?interesse del figlio a non vedersi attribuito ? con il sacrificio di un profilo che attiene anch?esso alla sua identità familiare ? un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle.  
Il comunicato della Corte Costituzionale LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, 31 MAGGIO 2022, N. 131 Circolare Ministero dell'interno 1/6/2022 n. 63 prot.14489 - Decisione della Corte Costituzionale n.131/2022. Attribuzione del cognome di entrambi i genitori.

www.polnews.it