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Ricostruzione totale di un rudere senza permesso

La Corte di Cassazione III sez.pen. con sentenza n.3763 del 3 febbraio 2022 ha ritenuto corretta l?applicazione del principio in base al quale integra i reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.Lgs. n. 42 del 2004 la ricostruzione di un ?rudere? senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell?autorizzazione paesaggistica, sia perché trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest?ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perchè non è applicabile l?art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della S.C.I.A. richiede, nelle zone vincolate, l?esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l?accertamento della preesistente consistenza dell?immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura. Pertanto, qualora un fabbricato non sia il risultato di un mero intervento di manutenzione straordinaria,  bensì di un vero e proprio intervento di nuova costruzione, per il quale siano necessari sia il permesso di costruire che l?autorizzazione paesaggistica, essendovi stato anche un aumento di volume si configurano i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, inerenti opere di edificazione in difformità dalla Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.A.) ed in assenza autorizzazione paesaggistica. di Gabriele Mighela

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