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Procedura estintiva delle contravvenzioni in materia ambientale e improcedibilità della azione penale

La procedura estintiva prevista dalla Parte Sesta-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 (artt. da 318-bis a 318-octies), introdotta con la l. n. 68 del 2015, consente di pervenire alla definizione delle contravvenzioni sanzionate dal D.Lgs. n. 152 del 2006 con modalità analoghe a quelle stabilite dalle disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (artt. 20 ss. D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), a condizione che esse non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art. 318-bis). La Corte di cassazione III sez.pen. con sentenza n. richiamando il proprio orientamento ha ribadito che in tema di reati ambientali, l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale. Infatti, gli artt. 318-ter e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 non stabiliscono affatto che l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria debbano obbligatoriamente impartire una prescrizione per consentire al contravventore l'estinzione del reato, vuoi perché non vi è alcunché da regolarizzare, vuoi perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua, con la conseguenza che l'eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l'improcedibilità dell'azione penale. Non va nemmeno trascurato il dato normativo: nella disciplina in esame non viene mai espressamente affermato che la procedura ex art. 318-ter e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 configura una condizione di procedibilità dell?azione penale. di Gabriele Mighela

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