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Il proprietario del terreno inquinato è tenuto alla bonifica

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5384 del 28 giugno 2022 ha chiarito, in più occasioni, che la condanna del proprietario del suolo agli adempimenti di cui all?art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, necessita di un serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità qualora la condotta sia imputata a colpa, pena la configurazione di una responsabilità da posizione in chiaro contrasto con l?indicazione legislativa .Ha chiarito altresì, che la responsabilità solidale del proprietario può essere imputabile a colpa per negligenza, consistente nell?omissione delle cautele e degli accorgimenti che l?ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un?efficace custodia e protezione dell?area e, segnatamente, per impedire che su di essa possano essere depositati rifiuti. Cionondimeno, in tema di inquinamento, il proprietario del terreno risponde della bonifica effettuata sul suolo di sua proprietà - nel senso che anch?egli è tenuto ad effettuarla - solidalmente con colui che ha concretamente determinato il danno, pur se affittuario, a titolo di dolo, qualora abbia celato i rifiuti, o di colpa, nell?ipotesi in cui non abbia approntato l?adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, ovvero non denunciando, dopo esserne venuto a conoscenza, il fatto alle autorità. In definitiva, per la posizione di garanzia rivestita dal proprietario, è configurabile, anche a titolo di concorso, un illecito omissivo per violazione del dovere di impedire fatti idonei a ledere il bene protetto. di Gabriele Mighela

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