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È illegittima l’ordinanza di demolizione nei confronti di una persona giuridica

Il Consiglio di stato con sentenza n. 5031 del 29 giugno 2022 ha dichiarato illegittima l?ordinanza di demolizione di manufatto dichiarato abusivo emessa nei confronti di persona giuridica. Infatti, il Consiglio di stato, in motivazione ha rammentato che ai sensi dell?art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 la demolizione o la rimozione dell?opera abusiva va ingiunta ?al proprietario e al responsabile dell'abuso?, e non è previsto uno sdoppiamento della responsabilità per il caso in cui essa sia ascrivibile ad una persona giuridica: ciò significa  che l?illecito amministrativo che si estrinseca nella realizzazione di opere edilizie abusive non è tipizzato quale illecito del quale deve rispondere, a titolo personale, anche, o solo, il legale rappresentante della persona giuridica alla quale l?opera abusiva debba essere imputata; di conseguenza, quando il soggetto responsabile dell?abuso sia da individuare in una persona giuridica, sarà a quest?ultima che deve essere indirizzata l?ingiunzione di rimozione o demolizione, e non già, a titolo personale, al legale rappresentante di questa. Inoltre, il fatto di utilizzare un?opera edilizia abusiva non può considerarsi di per sé sufficiente a fondare il titolo di responsabilità, e quindi la legittimazione passiva alla ingiunzione di demolizione, ben potendo essere l?utilizzatore un terzo completamente estraneo alla realizzazione dell?opera abusiva (ad esempio, un affittuario o comodatario) ed alla relativa proprietà. L?ingiunzione di demolizione all?utilizzatore o al detentore dell?opera abusiva è quindi legittima solo se tale soggetto sia anche personalmente responsabile dell?abuso, dovendo in caso contrario essere diretta nei confronti del proprietario o del soggetto al quale sia materialmente ascrivibile l?abuso. di Gabriele Mighela

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