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Non è possibile la sanatoria di abusi edilizi in zona vincolata

La Corte di Cassazione con sentenza 23427 del 14 giugno 2022 ha ribadito che nelle zone paesisticamente vincolate, in assenza della relativa autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), è inibita qualsiasi modificazione dell?assetto del territorio, fatta eccezione per gli interventi di cui all?art. 149 del medesimo codice e che quindi non è possibile la sanatoria di abuso edilizio perpetrato in zona vincolata. La Corte ha infatti chiarito che ai sensi del citato art. 146, l?autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l?intervento urbanistico-edilizio e, al di fuori dei casi previsti dall?art. 167, commi 4 e 5, essa non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi stessi. Lo stesso codice (art. 181, comma 1), del resto, attribuisce rilevanza penale agli interventi realizzati in zona vincolata in assenza (o in difformità) della relativa autorizzazione, qualificando gli stessi quali illeciti contravvenzionali ai sensi dell?art. 44, lett. c), DPR 380/2001.L?eccezione contemplata dall?art. 146 e riferita all?art. 167, commi 4 e 5 riguarda i c.d. abusi minori di cui all?art. 181-ter del medesimo testo normativo e cioè: i lavori realizzati in assenza o difformità dall?autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero l?aumento di quelli legittimamente realizzati; l?impiego di materiali in difformità dall?autorizzazione paesaggistica e, infine, i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell?art. 3 del T.U. edilizia. Questi sono dunque gli unici interventi rispetto ai quali il nostro ordinamento giuridico ammette un?autorizzazione paesaggistica postuma (c.d. condono ambientale), e ciò in quanto si tratta di interventi evidentemente connotati da uno scarso impatto sul territorio; al di fuori di tali ipotesi opera il disposto dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 che, come si è detto, stabilisce perentoriamente che l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. Ora, ai sensi dell?art. 181, comma 1 ter, D.lgs. 42/2004, il conseguimento della sanatoria paesaggistica esclude la punibilità dell?intervento realizzato quale illecito contravvenzionale ai sensi degli artt. 181, comma 1, Dlgs 42/2004 e 44, lett. c), DPR 380/2001, tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha meglio chiarito il significato proprio di tale causa di non punibilità affermando che il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'applicazione del cosiddetto condono ambientale. di Gabriele Mighela

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