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La nozione di scarico

La Corte di Cassazione Sez. III con sentenza  n. 21034 del 30 maggio 2022 ha chiarito che in tema di tutela delle acque dall'inquinamento per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli dei servizi igienici o delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore .Le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso all? esame, la Corte ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva qualificato come reflui industriali le acque provenienti dall?impianto industriale e recapitate in un torrente, mediante le tubazioni di scarico e le caditoie presenti nell?impianto produttivo , sulla base del rilievo che le acque meteoriche di dilavamento erano mescolate a sostanze chimiche di derivazione industriale, certamente provenienti dall?impianto. di Gabriele Mighela

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