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Il requisito della doppia conformità ai fini della sanatoria di opere abusive ex art. 36 dpr n. 380/01

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7291 del 19 agosto 2022 , ha ribadito la necessitā, ai fini della sanatoria di opere abusive ex art.36 del dpr n.380/2001 della applicazione del principio di doppia conformitā. Infatti, secondo il  Consiglio, "l'articolo 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, nel disciplinare l'accertamento di conformitā, ossia quello strumento attraverso cui si consente la sanatoria di opere realizzate in assenza di titolo edilizio, ma conformi alla normativa applicabile, richiede che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della istanza di sanatoria, non potendosi affatto accogliere l'istituto della c.d. sanatoria giurisprudenziale, la cui attuale praticabilitā č stata da tempo esclusa dalla giurisprudenza medesima. Tale approdo, che richiede la verifica della 'doppia conformitā', deve considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in quanto adempimento finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformitā". L'esigenza di tutela sottesa all'art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, in particolare, č quella di evitare interventi repressivi, qualora l'illecito in concreto commesso sia lesivo del solo interesse pubblico (strumentale) della sottoposizione al previo controllo amministrativo dell'attivitā edilizia, senza alcuna violazione della disciplina sostanziale regolante l?attivitā di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio. di Gabriele Mighela  

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