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Ordinanza del sindaco che vieta l'apertura notturna di pasticcerie
È evidente che una pizzeria da asporto o una gelateria o ancora una pasticceria, la cui principale attività è lo smercio nei confronti di una collettività indistinta, rientri naturalmente tra i “pubblici esercizi” di cui al comma 7 dell’art. 50 d.lgs. n. 267/2000 ed è altrettanto evidente che tra le “esigenze generali” deve essere compresa la salvaguardia della quiete pubblica ed il normale riposo nelle ore notturne - Consiglio di Stato, 22 dicembre 2015

È legittima l’ordinanza con la quale il Sindaco, esercitando il potere conferitogli dall’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, ha disposto la chiusura per le ore una delle notti dalla domenica al venerdì e per le ore due del sabato di pizzerie da asporto, gelaterie e yogurterie, rosticcerie e friggitorie ed appunto pasticcerie, tutti locali dello stesso genere, in quanto accomunati dal dato dell’immediata vendita pubblica al dettaglio di generi alimentari prodotti in loco dai venditori. L’art. 50 comma 7 predetto dispone che "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale [...] gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, [...] al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”. Ora, solamente un’interpretazione puramente formale potrebbe assimilare gli esercizi presi in considerazione dall’ordinanza sindacale a puri laboratori artigiani, del tutto liberi a differenza degli ordinari esercizi commerciali dalla necessità di una regolamentazione dell’attività di vendita o del consumo in loco e considerarli conseguentemente esenti dalle norme locali che devono coordinare gli orari di rivendita. Appare del tutto evidente che una pizzeria da asporto o una gelateria o ancora una pasticceria, ove il dato prevalente dell’attività è lo smercio nei confronti di una collettività indistinta che frequenta i locali di vendita, rientri naturalmente tra i “pubblici esercizi” di cui al predetto comma 7 dell’art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000 ed è altrettanto evidente che tra le “esigenze generali” deve essere compresa la salvaguardia della quiete pubblica ed il normale riposo nelle ore notturne; e poiché è anche fatto notorio che tale tipo di attività artigianale con conseguente vendita al dettaglio comporta un afflusso di persone e più in generale assembramenti in genere ben più rumorosi di un ordinario esercizio di vicinato, è del tutto plausibile che le previsioni del comma 7 in parola debbano ritenersi ricomprendere tali tipi di forma mista artigianale/commerciale.

Vedi il testo della sentenza

 

 

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