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Caccia nelle zone umide

I ministri Lollobrigida e Pichetto Fratin hanno firmato la circolare applicativa 9/2/2023 sull?utilizzo dei munizionamenti di piombo nelle zone umide. La circolare fa chiarezza sul regolamento della Commissione (UE) 2021157 del 21 gennaio 2021 chiarendo il concetto stesso di zone umide escludendo dalla applicazione del regolamento, tutte le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello dell'acqua o del contenuto di umidità, prive del carattere di stabilità e permanenza, da individuarsi nel rispetto del principio di proporzionalità, in linea con gli obiettivi delle misure previste dal regolamento. La circolare affronta anche un tema legato a una ?presunzione di colpevolezza? del cacciatore che viene limitato e sanzionato per il trasporto di munizioni in piombo e tali limitazioni si applicano a partire da 100 metri di prossimità di una zona umida che potrebbe essere, invece, semplicemente attraversata per raggiungere un'area limitrofa senza divieti. L'accertamento della violazione del divieto dovrà essere compiuto, secondo la circolare applicativa, tenendo conto di tutte le informazioni e circostanze necessarie ad attestare l'effettivo e concreto pericolo attuale della diffusione nell'ambiente di piombo. È esclusa, peraltro, dal campo di applicazione del Regolamento europeo (2021/57) l'attività di tiro sportivo a prescindere dall'arma utilizzata, in considerazione del fatto che presso le strutture di tiro a segno vige l'obbligo di raccolta del piombo secondo la normativa vigente.

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