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Rifiuto di sottoporsi all'alcoltest
Il rinvio alle stesse modalitĆ  e procedure previste dal comma 2, lett. c), art. 186 c.d.s., salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione, deve intendersi limitato alle sole modalitĆ  e procedure che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida - Corte di Cassazione, 24 novembre 2015

Il Caso: B.L. č chiamato a rispondere del reato di rifiuto di sottoporsi ad esame alcolemico di cui al d.lgs. n. 285/1992, art. 186, comma 7, c.d.s., con l'aggravante ex comma 2-sexies, nella misura di sei mesi di arresto e 3.000 Euro di ammenda. Il giudicante sostituiva la pena con il lavoro di pubblica utilitą ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, c.d.s. disponendo la sospensione della patente di guida per 4 anni.

Vedi il testo della sentenza

 

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