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Attività di PG
Condannato per il reato di cui all’art. 6-bis, comma 1, l. n. 401/1989 (lancio di materiale pericoloso), durante una manifestazione calcistica, ricorre in cassazione, lamentando violazione degli artt. 213 e 216 c.p.p. (ricognizione di persone). La Corte di Cassazione penale, con sentenza del 4 novembre 2015 ha ribadito che l’individuazione fotografica effettuata dal testimone, in sede di giudizio, attraverso fotografie appartenenti ai verbali di individuazione redatti durante le indagini preliminari, è attività del tutto legittima, in virtù della sostanziale autonomia che caratterizza i fascicoli fotografici.

Vedi il testo della sentenza

 


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