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Ricollocamento del personale di polizia
La Corte dei Conti con delibera del 26/10/2015 risponde al comune di Binago che chiede un parere sul trasferimento per mobilità con la procedura di "mobilità con interscambio” del personale tra due Enti anche se inquadrati in categoria diverse, nello specifico “C” e “D”. Dando atto che la differenza di spesa per l' ente viene compensata dalla cessazione del dipendente in categoria D3 mentre per l’altro ente si prospetta un risparmio essendo il subentrante in categoria inferiore.

Il Legislatore ha introdotto una disciplina specifica volta al ricollocamento del personale della polizia provinciale nei correlati ruoli degli altri enti locali, introducendo deroghe ulteriori rispetto alla normativa vincolistica in tema di spesa del personale, e presidiando il perseguimento di tale finalità con la comminazione della sanzione di nullità di qualsivoglia assunzione posta in essere dagli enti locali relativa al reclutamento di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.
Sono fatte salve le sole assunzioni di personale a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.

Vedi il testo della delibera 


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