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Multa per sosta sulle strisce blu: va provata la mancanza di parcheggi gratuiti
Cassazione civile, ordinanza 4/5/2018, n. 10615: spetta al sanzionato lÂ’onere di dimostrare lÂ’inadeguatezza delle aree destinate a parcheggio libero nelle vicinanze

Il caso. Un automobilista era stata multata per violazione dell’art. 7 C.d.S. per aver lasciato il proprio veicolo in sosta sulle strisce blu senza esporre il biglietto attestante l’avvenuto pagamento della tariffa.

La donna, tuttavia, si era opposta al verbale della Polizia municipale sostenendo che fosse il Comune, in realtà, a non aver ottemperato alla norma. L’ottavo comma del citato articolo, infatti, dispone l’obbligo di riservare adeguate aree da destinare a parcheggio libero nelle immediate vicinanze di quelle a pagamento.
Nel caso esaminato, invece, gli stalli di libera sosta nelle immediate vicinanze delle zona in questione non avrebbero superato le dieci unità.

Il giudice ordinario però non ha facoltà di entrare nel merito delle scelte amministrative del comune.
L'autista che parcheggia sulle strisce blu senza pagare il ticket non può proporre ricorso al giudice di pace semplicemente lamentando la mancanza di ulteriori spazi bianchi in prossimità del suo veicolo. Per censurare le scelte dell'amministrazione comunale occorre infatti contestare l'ordinanza e non la sanzione.

Consulta l’ordinanza n. 10615/2018, Cassazione civile


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