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Sinistro causato da veicolo non identificato
Cassazione civile, ordinanza 3/5/2018, n. 10545: non è rilevante che il danneggiato non abbia indicato le generalità dei testimoni nella denuncia–querela

Lesioni patite a seguito di sinistro stradale di cui era responsabile conducente di veicolo rimasto non identificato.

La Corte territoriale aveva rilevato come la parte attrice non avesse mantenuto una condotta improntata a diligenza ai fini dell'identificazione del veicolo responsabile del sinistro, non avendo la stessa indicato né ai carabinieri né al p.m. le generalità delle persone presenti sul luogo del sinistro e che erano poi state citate ed escusse come testimoni nel giudizio civile di risarcimento.

Il danneggiato ha presentato ricorso in Cassazione affermando l'errore della Corte d'Appello nell'aver ritenuto, erroneamente, necessaria l'indicazione dei testimoni già in sede di denuncia del sinistro ai fini della proposizione dell'azione civile, e non aver invece valutato le risultanze della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio relativamente alla sussistenza di circostanze che avrebbero provato la causazione del sinistro da parte del veicolo rimasto non identificato.

La Cassazione ha accolto il ricorso sulla base del proprio orientamento costante secondo cui «in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita ... nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada».

La Suprema Corte ha anche ribadito che non sussiste un obbligo per il danneggiato di «attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato».

Ha pertanto errato la Corte territoriale non avendo fatto corretta applicazione del principio sopra riportato nel momento in cui ha omesso qualsiasi valutazione delle risultanze istruttorie e in particolare della prova testimoniale.

Consulta l’ordinanza n. 10545/2018, Cassazione civile


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