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Guida in stato di ebbrezza
Sinistro stradale conseguente a guida in stato di ebbrezza, in esito al quale un pedone è stato investito. L'imputato viene condannato dai giudici di merito per omicidio volontario sorretto da dolo eventuale - Corte di Cassazione penale, 16/9/2015

La Suprema Corte conferma quanto già stabilito dalla Corte d'Appello e si sofferma sulla questione del confine tra dolo eventuale e colpa cosciente: "il dolo eventuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo".
A tal proposito, la Corte sottolinea che:
- la condotta dell'imputato non può che ritenersi notevolmente difforme da quella, prudente, imposta dal c.d.s. per i veicoli marcianti in centro abitato e la velocità del mezzo, anche nei termini denunciati dal consulente di parte, era superiore del 100% a quella doverosa;
- la durata della condotta illegittima e la replica delle violazioni alle regole autostradali, notevole e diffusa, sono circostanze pacificamente acquisite al processo;
- subito dopo l'investimento mortale l'imputato tentò la fuga senza alcuna preoccupazione circa le sorti della vittima;
- lo scopo della sconsiderata fuga in auto è stata logicamente individuato dai giudici di merito nella volontà di sottrarsi alle conseguenze della guida imprudente e della ubriachezza verificabile da parte dei VV.UU.: il ritiro della patente, il sequestro del mezzo, la perdita del permesso di soggiorno.

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