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Multa annullata: il velox deve essere segnalato con adeguato anticipo
Giudice di Pace di Frosinone, sentenza 7/3/2018, n. 143: lÂ’apparecchio deve essere segnalato in modo adeguato

Annullato il verbale per eccesso di velocità rilevato dallo strumento elettronico laddove la segnaletica deve essere idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento e laddove la prefettura manca di depositare anche una foto dalla quale si evince che il guidatore è messo in condizione di regolare per tempo la velocità di percorso nel tratto “incriminato”.

Secondo le disposizioni del Ministero dei Trasporti la segnaletica dell’autovelox «deve essere idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento»: basta la violazione di uno solo di questi parametri a far scattare l’illegittimità dell’accertamento.

Nella specie la prefettura non deposita alcuna documentazione tale da far ritenere che sia stato rispettato il principio di un’adeguata segnalazione del punto di rilevamento della velocità dei veicoli, né l’amministrazione dimostra che l’apparecchio è stato sottoposto a un controllo periodico sul funzionamento dopo la contestazione del trasgressore.

Consulta la sentenza n. 143/2018, Giudice di Pace di Frosinone


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