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Omissione atti d'ufficio
Non è responsabile penalmente per il reato di cui all'art. 328 c.p., il carabiniere che omette di elevare una contravvenzione al codice della strada. L’elevazione di contravvenzioni al codice della strada ed atti connessi non rientrano affatto nelle categorie tassativamente individuate dal modello normativo della fattispecie incriminatrice in esame, ovvero atti di ufficio dovuti per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità - Corte di Cassazione, sez. VI penale, 24/7/2015, n. 32594

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