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Regolamento comunale attività di volantinaggio
È illegittimo il regolamento del sistema informativo e pubblicitario nella parte in cui pone dei limiti all’attività di volantinaggio - TAR Lombardia, 1/7/2015, n. 905

È illegittimo il regolamento del sistema informativo e pubblicitario nella parte in cui pone dei limiti all’attività di volantinaggio, fissando, in particolare, i seguenti adempimenti: 
a) la ditta che effettua la pubblicità a mezzo di volantinaggio deve comunicare al Comando di polizia locale, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo su quello fissato per la distribuzione pubblicitaria, l’elenco delle persone impiegate, allegando la fotocopia dei documenti di riconoscimento; 
b) sempre con un anticipo minimo di cinque giorni lavorativi, la ditta deve presentare una dichiarazione sostitutiva circa il rapporto di lavoro intercorrente con le persone inserite nell’elenco di cui sopra; 
c)nel corso della distribuzione pubblicitaria gli addetti devono portare in modo visibile un tesserino di riconoscimento.
Come già specificato da questo TAR (v. sentenza n. 284 del 22.3.2013), l’amministrazione comunale non dispone di poteri autorizzatori relativi all’attività di distribuzione di materiale pubblicitario. Si tratta infatti di un’attività essenzialmente libera, come la generalità dei servizi resi da privati (v. art. 10 d.lgs. 26.3.2010, n. 59), e tutelata dalle norme che proteggono e favoriscono l’iniziativa economica (v. art. 1 d.l. 24.1.2012, n. 1).

Gli obblighi imposti dal Comune sono quindi illegittimi per contrasto con i principi della liberalizzazione economica ormai codificati anche nell’ordinamento interno. Non è possibile trovare una giustificazione ai suddetti adempimenti neppure configurandoli non come attività di autorizzazione ma come controlli ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, del d.l. 1/2012. Tale norma consente di introdurre e mantenere restrizioni alle attività economiche, purché adeguate e proporzionate alle finalità pubbliche perseguite.
Nello specifico l’unica finalità di cui si possa ipotizzare il perseguimento è quella di garantire la sicurezza urbana, concetto che nella definizione introdotta dal d.m. 5.8.2008 comprende in effetti una vasta serie di interessi pubblici, quali la vita civile, il miglioramento delle condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale. Tuttavia, proprio l’ampiezza del concetto di sicurezza urbana impone di restringere i poteri di controllo alle sole situazioni di reale disagio collettivo che giustificano l’utilizzo di poteri invasivi della sfera di libertà dei privati. Se fosse sufficiente qualificare come problema di sicurezza urbana qualunque disagio riguardante la convivenza civile, e per questa via fossero introdotti controlli sull’organizzazione interna delle imprese considerate moleste, sarebbero facilmente eluse le norme a tutela dell’iniziativa economica. I comuni possono invece operare attraverso i normali poteri di vigilanza sul territorio per prevenire gli effetti indesiderabili del volantinaggio (maggiori rifiuti, intasamento delle cassette postali) e per sanzionare i singoli abusi, colpendo esclusivamente i responsabili e le imprese per cui gli stessi effettuano la distribuzione pubblicitaria.

Vedi il testo della Sentenza


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