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L'ARAN risponde - Reperibilità
Un lavoratore può essere reperibile dalle 14,00 del venerdì alle 8,00 del lunedì, considerando quest’ultimo intervallo di reperibilità non come una “unica volta” di 66 ore, ma considerandolo in reperibilità per “tre volte” consecutive (un periodo di 18 ore e 2 periodi di 24 ore)? Orientamento Applicativo ARAN, 4/6/2015

Nel caso prospettata del lavoratore collocato in reperibilità dalle 14 del venerdì alle 8,00 del lunedì, ai fini del rispetto del vincolo derivante dall'art. 23, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 dalla suddetta clausola contrattuale, si dovrà fare riferimento a tre periodi distinti di reperibilità, anche di diversa durata:

il primo dalle 14 del venerdì alle 14 del sabato, di 24 ore;

il secondo dalle 14 del sabato alle 14 della domenica, di 24 ore;

il terzo dalle 14 della domenica alle 8,00 del lunedì, di 18 ore.

Per le ore del servizio di reperibilità prestate dalle 00,01 alle 24,00 della domenica sarà corrisposta l’indennità raddoppiata prevista dall’art.23, comma 1, del citato CCNL del 14.9.2000 per i casi di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale, o di riposo settimanale.

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