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Violazioni al CdS
La Corte di Cassazione, con sentenza del 13/5/2015, n. 9815, ricorda che in tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del C.d.S., la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati.

Una donna si oppone ad un verbale della polizia municipale, elevato per l’accesso in zona a traffico limitato senza autorizzazione. 
Il Tribunale respinge l'opposizione osservando che l'accesso al varco è stato documentato dal comune così come la mancanza del relativo permesso, mentre la parte opponente ha prodotto solo un rilievo fotografico privo di data certa, che impesce di ricollegarlo alla reale situazione dei luoghi al momento dell'infrazione.
Inoltre, dal verbale risultava esattamente il nome e la matricola dell’operatore, per cui era infondata la tesi della nullità del verbale per mancata indicazione del responsabile del procedimento.

La donna ricorreva in Cassazione, lamentando che nel verbale di accertamento era indicato solo il nome dell’agente accertatore, cioè colui che materialmente ed in un secondo momento aveva visionato la fotografia rilevata dallo strumento posto all’accesso del varco, aveva letto la targa e redatto il verbale in originale sottoscrivendolo. L'immissione dei dati nel sistema informatico è, invece, attività del tutto differente che si sostanzia nell'inserimento da parte di altro soggetto di tutti i dati tratti dal verbale in modo da ottenerne la riproduzione meccanizzata, che è poi notificata al trasgressore. Nel caso di specie manca l'indicazione di quest'ultimo soggetto.

La Corte di Cassazione ricorda che in tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli articoli 383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. I dati devono essere accompagnati dalla indicazione del responsabile della immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

Vedi il testo della Sentenza


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