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Sospensione patente
Condannato per guida in stato d’ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S. ricorre per la cassazione della sentenza, lamentando l’incostituzionalità delle norme del codice della strada in tema di sospensione della patente e possibilità di concessione di limitati permessi orari di guida. La Corte di Cassazione, con sentenza del 7/5/2015, n. 19167, stabilisce che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Condannato per guida in stato d’ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), C.d.s. ricorre per la cassazione della sentenza, lamentando la violazione delle norme processuali per aver il giudice di merito emanato un’ordinanza laddove è prevista la pronuncia di una sentenza e prospetta l’incostituzionalità delle norme del codice della strada in tema di sospensione della patente e possibilità di concessione di limitati permessi orari di guida.

La Corte di Cassazione stabilisce che, in riferimento all’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al criterio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., per la mancata previsione da parte della normativa applicabile della possibilità per il giudice di regolamentare l’applicazione della sanzione stessa in modo tale da non ostacolare il lavoro del condannato, qualora la patente sia un requisito indispensabile allo svolgimento della sua attività lavorativa.
"Rientra nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la tutela della pubblica incolumità anche con il sacrificio delle possibilità lavorative del condannato".

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