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È illegittima l’ordinanza con la quale il comune ha disposto la riduzione in pristino della stato dei luoghi a seguito della comunicazione di inizio attività consistente nella realizzazione di pannelli fotovoltaici a parziale copertura di un nuovo pergolato in legno - Consiglio di Stato, sez. VI, 27/4/2015, n. 2134

1.La giurisprudenza amministrativa, in mancanza di una definizione legislativa di pergolato, ha avuto modo di affermare che esso può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. Stato, sez. IV, 29.9.2011, n. 5409). Si è, inoltre, precisato che "la nozione di pergolato non muta se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, sicché gli stessi devono essere collocati in modo tale da lasciare spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua e non devono caratterizzarsi come copertura stabile e continua degli spazi sottostanti" (Cons. Stato, sez. I, 25.6.2014, n. 2162).

2. È illegittima l’ordinanza con la quale il comune ha disposto la riduzione in pristino della stato dei luoghi a seguito della comunicazione di inizio attività consistente nella realizzazione di pannelli fotovoltaici a parziale copertura di un nuovo pergolato in legno, contestualmente realizzato sul terrazzo dell’abitazione e dotato di tenda parasole retrattile, considerato che l’intervento – in ragione del materiale impiegato, della sua struttura e della circostanza che essa, essendo aperta su tutti i lati, non determina aumento di volumetria – non rientra tra quelli per i quali la normativa di disciplina della materia richiede il permesso di costruire. Quanto esposto non significa che le opere realizzate si sottraggono a forme di controlli pubblici ma implica esclusivamente che l’attività può essere posta in essere con un mera comunicazione senza dovere ottenere previamente il rilascio da parte del comune del titolo abilitativo.

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