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Conferimento incarichi dirigenziali
L’art. 110 del t.u.e.l. nel consentire agli enti locali di affidare incarichi di responsabilità dirigenziale con contratti a tempo determinato, non li esonera dallo svolgere procedure concorsuali - T.A.R. Umbria, 30/4/2015, n. 192

1. È oramai principio pacifico che sulle controversie concernenti il conferimento degli incarichi dirigenziali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (ex multis Cass. civ., Sez. unite, 23.9.2013, n.21671; id., 1.12.2009, n. 25254; id., 14.4.2008, n. 9814; Cons. Stato, sez. V, 29.4.2009, n. 2713).

2. L’art. 110 del t.u.e.l. nel consentire agli enti locali di affidare incarichi di responsabilità dirigenziale con contratti a tempo determinato, non li esonera dallo svolgere procedure concorsuali (TAR Sicilia, Catania, sez. II, 11.10.2013, n. 2465; TAR Piemonte, sez. II, 21.3.2012, n. 362; TAR Toscana, sez. I, 11.11.2010, n. 6578; TAR Campania, Napoli, sez. V, 9.12.2002, n. 7887). Nel caso di specie, la selezione indetta dal comune per il conferimento di incarico dirigenziale triennale, di direzione dell’Area Politiche Sociali ed Educative, è risultata pubblica ovvero aperta ai candidati esterni alla struttura organizzativa comunale e contraddistinta da una selezione dei candidati sia quanto alla valutazione delcurriculum sia del colloquio a cui potevano accedere soltanto i candidati che avevano conseguito un punteggio minimo per il curriculum. Pur a fronte della prevista esclusione della formazione di una graduatoria, una selezione così strutturata, pur non essendo riconducibile ad un concorso pubblico in senso stretto, pare assumere valenza para - concorsuale essendovi una selezione comparativa tra i candidati a fronte della quale le relative posizioni sostanziali assumono consistenza di interesse legittimo all’ottenimento dell’incarico, secondo le regole predeterminate dalla legge e dall’avviso pubblico. Vi è in sostanza, prima dell’atto di conferimento dell’incarico, la necessaria e preventiva intermediazione di un potere autoritativo di tipo discrezionale tecnico (comparazione dei curricula e del colloquio) che assegna alla posizione azionata valenza di interesse legittimo. Diversamente opinando ovvero qualificando la selezione di cui all’art. 110, comma 1, t.u.e.l. quale scelta intuitu personae risulterebbe assai dubbia la compatibilità costituzionale della norma in riferimento all’art. 97, commi 2 e 4, Cost., dal momento che il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione comporterebbe, in quanto costitutivo di un rapporto di impiego pubblico, una aperta deroga al principio costituzionale dell’accesso tramite pubblico concorso - valevole anche per le assunzioni a tempo determinato (Corte cost. 23.4.2013, n. 73; Cons. Stato, sez. VI, 4.11.2014, n. 5431) - non sorretta da esigenze di buon andamento e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla (Corte cost. 13.6.2013, n. 137; id., n. 205 del 2006; nn. 297, 363 e 448 del 2006, 104 del 2007; n. 161 del 2008, n. 215 e n. 293 del 2009; nn. 9, 10, 169, 195, 225, 235, 267, 354 del 2010; nn. 7, 42, 52, 67, 68, 108, 127, 189, 299 e 310 del 2011; nn. 30, 62, 100, 161, 177, 211, 212, 217, 226, 231 del 2012; 3 e 28 del 2013). La scelta intuitu personae, motivata con l’esigenza di un rapporto di fiducia tipico del profilo dirigenziale, risulterebbe preordinata non già alla scelta del dirigente migliore bensì a quello “maggiormente affine” all’indirizzo politico dell’amministrazione, con grave pregiudizio per lo stesso principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa sancita dal codice sul pubblico impiego (artt. 13 e ss.) e dallo stesso t.u.e.l. (art. 107) principio ritenuto - anche di recente - espressione del buon andamento (Corte cost. sent. 3.5.2013, n. 81) e che non avrebbe alcun significato ove la scelta del dirigente fosse a monte intuitu personae. Diversamente dal conferimento di incarichi dirigenziali a personale già dotato della qualifica dirigenziale, il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’Amministrazione conferente, presupponendo una selezione assimilabile a quella concorsuale (Corte cost. n. 108/2007), rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

3. Sussiste la giurisdizione del g.a. quanto alla domanda di annullamento dei provvedimenti inerenti alla procedura di conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 110 del t.u.e.l., risultando la controversia non già attinente ad un rapporto di lavoro privatizzato bensì alla legittimità di atti amministrativi presupposti inerenti una selezione di tipo concorsuale che si collocano a monte del rapporto stesso. Deve invece senz’altro escludersi la giurisdizione del g.a. quanto alla contestuale impugnativa del contratto di lavoro dirigenziale sottoscritto tra il sindaco del comune ed il vincitore della selezione. Infatti, le controversie inerenti la validità e/o l’efficacia dei contratti, in quanto attinenti a posizioni di diritto soggettivo, rientrano pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., Sez. un., 5.4.2012, n. 5446; TAR Emilia-Romagna, Parma, 19.4.2013, n. 160) ad eccezione delle sole controversie sull’inefficacia dei contratti di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione, riservate espressamente alla giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett e), 1. del cod. proc. amm. per (particolari) ragioni di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale derivanti dalla direttiva “ricorsi” 11 dicembre 2007 n. 2007/66/CE (Cassazione, Sez. un., 10.2.2010, n. 2906).

4. L’osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio della selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 110 del t.u.e.l. impone la predeterminazione nell’avviso pubblico dei criteri di valutazione, al fine di delimitare la discrezionalità tecnica della commissione e garantire una selezione rispondente agli interessi pubblici perseguiti. Nel caso di specie, invece, l’avviso pubblico si è limitato ad individuare criteri del tutto generici in merito alla valutazione dei curricula dei candidati, individuando 4 indefiniti elementi, invero senza affatto stabilire quali sarebbero stati i parametri da osservare per poter accedere al colloquio e valutare i candidati. Da parte sua la commissione, all’atto della seduta di insediamento, si è limitata a recepire del tutto acriticamente le suddette quattro voci valutative. È dunque evidente la discrezionalità tecnica pressoché assoluta dell’organo valutativo, si da minare la trasparenza e l’imparzialità del suo operato, come invece imposto in qualsivoglia procedimento di selezione preordinato alla stipulazione di contratti pubblici, anche a non voler applicare nemmeno per analogia l’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 che in materia di concorsi pubblici impone alla commissione esaminatrice la predeterminazione delle proprie regole di giudizio (ex multis TAR Campania, Napoli, sez. VI, 15.1.2015, n. 257; TAR Puglia, Bari, sez. II, 14.11.2013, n. 1528; Cons. Stato, sez. V, 25.5.2012, n. 3062.). La predeterminazione dei criteri di valutazione è invero cogente nella generalità dei procedimenti di tipo concorsuale, quale quello per cui è causa, quale garanzia minima a che la selezione dei candidati abbia carattere trasparente e non trascenda in arbitrarietà, non essendo viceversa possibile ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione per l’attribuzione dei punteggi numerici, così come avvenuto nel caso di specie. Tale discrezionalità assoluta dell’organo valutativo risulterebbe compatibile soltanto con una selezione intuitu personae dell’incarico dirigenziale, come detto non ravvisabile nella fattispecie se non in violazione del principio costituzionale di buon andamento.

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