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Gestione rifiuti
Colpevoli del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, per aver sparso a terra materiale di provenienza edile. La Corte di Cassazione, con sentenza del 24/4/2015, n. 17126, afferma che il reato di attività di gestione rifiuti non autorizzata si configura anche nel caso di abbandono incontrollato di residui da demolizione, cha vanno qualificati come rifiuti speciali e non come materie prime secondarie o sottoprodotto.

Due imputati venivano dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (attività di gestione rifiuti non autorizzata), per aver sparso a terra materiale di provenienza edile, non ancora sbriciolato, trasportato sul luogo senza alcun formulario per il trasporto dei rifiuti, per essere utilizzato per la realizzazione di una stradina.
Il Tribunale riteneva che il materiale trasportato, per essere utilizzato, doveva essere preventivamente frantumato, e che pertanto non potesse parlarsi di sottoprodotto, ma di rifiuto.
Il ricorrente per cassazione deduce al contrario che il materiale dovesse essere qualificato come sottoprodotto.

La Suprema Corte afferma che il reato di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 152/2006 (attività di gestione rifiuti non autorizzata) si configura anche nel caso di abbandono incontrollato di residui da demolizione, cha vanno qualificati come rifiuti speciali e non come materie prime secondarie o sottoprodotto.

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