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No al permesso ad hoc per visite mediche dei dipendenti pubblici
Niente obbligo di permesso per il dipendente pubblico che effettua visite mediche, terapie ed esami diagnostici. Si ritorna alla vecchia disciplina dell'assenza per malattia - T.A.R. Lazio, sez. I, 17/4/2015, n. 5714

"Le assenze dal servizio per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici richiedono una specifica disciplina contrattuale, con carattere di omogeneità per tutti i comparti e le aree di contrattazione” e “tali assenze presentano la caratteristica di non essere assimilabili in tutto all’assenza per malattia, in quanto manca il presupposto della patologia in atto e di essere entro certi limiti giustificabili per la particolare causa, consistente nella esigenza di cura o di prevenzione”.

L’utilizzo della parola “permesso”, in luogo della seconda espressione “assenza” non è stato logicamente introdotto a meri fini linguistici, per evitare una ripetizione dello stesso concetto, ma per fare riferimento a modalità di regolazione della mancata prestazione lavorativa legate agli istituti contrattualmente previsti per giustificare un’assenza diversi dalla malattia intesa come stato patologico in atto - T.A.R. Lazio, sez. I, 17/4/2015, n. 5714

Vedi il testo della Sentenza

Vedi anche la Circolare n. 2, 17/2/2014 adottata dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio oggetto di ricorso del caso di specie


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