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Marciapiede dissestato
Inciampata in un tombino sporgente e non segnalato: nessun risarcimento del danno se il pedone ha tenuto una condotta imprudente - Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 15/4/2015, n. 7636

A causa di un tombino sporgente e non segnalato, una donna che procedeva a piedi sul marciapiede, inciampandovi, si fratturava il setto nasale. Il pedone ferito chiedeva il risarcimento per le gravi lesioni subite al Comune.
Dal verbale dei vigili urbani emergeva la sporgenza del tombino di 3/4 cm. e la necessità, da questi segnalata, di metterlo in sicurezza con pronto intervento, come poi fu fatto (secondo la legge regionale i tombini avrebbero dovuto essere "a filo strada").

La condotta imprudente della donna, consistita nel camminare sopra il tombino è tale da integrare "il fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causalità con la cosa". Decisive, in questa ottica, anche le considerazioni che il tombino era poco sporgente, e comunque ben visibile, poiché collocato al centro di una zona dissestata del marciapiede; e che la donna abitava a pochi metri di distanza dal marciapiede ‘fatale’, presumendone, ovviamente, una adeguata conoscenza dei luoghi.

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