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Molestie olfattive
Il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) è configurabile anche in presenza di molestie olfattive promananti da un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, e rispettoso dei relativi limiti - Corte di Cassazione Penale, 23/3/2015, n. 12019

Il parametro di legalità dell’emissione deve essere individuato nel criterio della stretta tollerabilità, considerando l’inidoneità ad approntare una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana del criterio della normale tollerabilità, previsto dall’art. 844 c.c..
Se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle stesse può quindi basarsi anche sulle dichiarazioni di testimoni, specialmente se questi sono a diretta conoscenza dei fatti.

Vedi il testo della Sentenza


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