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Ordinanza comunale sulla circolazione stradale
Legittima l’ordinanza con cui è stata disposto il divieto di fermata all’altezza del numero civico su cui si affaccia la proprietà del ricorrente. Divieto imposto per consentire il libero accesso di un automezzo speciale adibito alla manutenzione dell’impianto della pubblica illuminazione - T.A.R. Campania-Napoli, 25/2/2015, n. 1245

1. Le determinazioni comunali concernenti la disciplina della circolazione stradale e il sistema complessivo della viabilità e della sosta, ancorché prive dei caratteri dell'organicità e della sistematicità propri dei provvedimenti pianificatori, hanno portata generale e sono quindi idonee a ledere gli interessi dei soggetti che abitualmente circolano all’interno del perimetro cittadino, i quali sono di conseguenza legittimati ad impugnare il provvedimento comunale che ha introdotto un nuovo dispositivo di viabilità e sosta nelle aree comunali da essi abitualmente frequentate (Cons. Stato, sez. IV, 17.9.2013, n. 4635).

2. Un provvedimento con il quale il comune ha modificato il sistema viario e della sosta nelle aree comunali, con particolare riguardo al centro storico, provocando la reazione dei relativi abitanti, riflette scelte di carattere tecnico e discrezionale che la legge riserva alla Pubblica amministrazione; di conseguenza il sindacato del giudice amministrativo è necessariamente limitato alla verifica dell'adeguatezza e completezza dell'istruttoria che ha preceduto il suddetto provvedimento e di eventuali macroscopici profili di erroneità o irragionevolezza, ictu oculirilevabili (Cons. Stato, sez. IV , 17.9.2013, n. 4635). Nel caso di specie, si ritiene legittima l’ordinanza con cui è stata disposta la istituzione del divieto di fermata all’altezza del numero civico su cui si affaccia la proprietà del ricorrente, divieto imposto per consentire il libero accesso di un automezzo speciale adibito alla manutenzione dell’impianto della pubblica illuminazione, automezzo di proprietà del controinteressato, essendo stato accertato, anche in seguito all’espletamento dell’istruttoria, che effettivamente il controinteressato è titolare di un contratto di appalto del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione e che l’automezzo adibito alla manutenzione dell’impianto, per poter svolgere il servizio, ha necessità di una sufficiente area di manovra per accedere alla viabilità pubblica.

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