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Attività di Polizia
L’attività di polizia svolta per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica non può ritenersi per sua natura attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., purchè non siano adoperati armi o altri mezzi di coazione - Corte di Cassazione, sez. III civile, 10/10/2014, n. 21426

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