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Rappresentanza in giudizio
La decisione di agire e resistere in giudizio e il conferimento al difensore del mandato alle liti spettano al rappresentante legale dell'ente (cioè al Sindaco), senza bisogno di autorizzazione della Giunta o del dirigente competente ratione materiae - Consiglio di Stato, sez. IV, 26/8/2014, n. 4277

All’autonomia statutaria (legittimata a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) è però conservata la possibilità di prevedere l'autorizzazione della giunta ovvero di richiedere una preventiva determinazione del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7.2.2012, n. 650). Tale è appunto il caso di specie, perché il comune ha potuto dimostrare che - secondo la propria normativa statutaria, non contestata e tanto meno impugnata - ferma restando la legale rappresentanza in giudizio dell’ente in capo al Sindaco, sono di competenza dei dirigenti le decisioni in materia di “promozione e resistenza alle liti di qualsiasi tipo”. Nessuna delibera di giunta avrebbe dunque dovuto precedere la proposizione dell’appello.

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